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Nuova etichettatura del glutine

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I prodotti alimentari costituiti o contenenti uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, lavorati per ridurre il contenuto di glutine, dovranno contenere nel prodotto finito un livello di glutine non superiore a 100 milligrammi per chilo, riportando in etichetta la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”.

Lo ha stabilito il Regolamento CE n. 41/2009 per uniformare in tutta Europa la disciplina degli alimenti che, a causa del glutine, provocano intolleranze nei consumatori. Se invece il glutine non supera i 20 milligrammi per chilo, gli alimenti potranno riportare la dicitura “senza glutine”. Se i prodotti alimentari contengono sia ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate sia ingredienti ricavati da tali cereali lavorati per ridurne il contenuto di glutine, riporteranno in etichetta la dicitura “con contenuto di glutine molto basso” oppure “senza glutine”, a seconda che il contenuto del glutine nei prodotti sia inferiore a 100 mg/kg o inferiore a 20 mg/kg.

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