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Anno 2 Numero 89 Mercoledì 17.12.03

 

Direttore Responsabile Guido Donati

 

La violenza sessuale 

 

di Anna Maria Daniele

Con la legge n. 66 del 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia sessuale.
Il primo punto di riforma è la collocazione degli stessi tra “i reati contro la persona”, piuttosto che tra i “reati contro la moralità pubblica”, in conseguenza del fatto che la libertà sessuale è un corollario indefettibile della “libertà individuale”. Le novità che ne sono derivate sono state tante e sostanziali.
Il reato di violenza sessuale può essere commesso mediante azione diretta (violenza, minaccia, abuso di autorità) o mediante induzione (abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, inducendo taluno a compiere o subire atti sessuali, traendo in inganno la persona offesa, per esservi il colpevole sostituito ad un’altra persona).
Può concretizzarlo chiunque. Il soggetto passivo può essere uomo o donna (non sono esclusi nè il proprio coniuge, nè soggetti dediti alla prostituzione). Per atto sessuale si intende non solo la congiunzione carnale ( su cui si incentrava la vecchia disciplina), ma anche atti di libidine, che si concretano in ogni forma di contatto corporeo diversi dalla penetrazione, che rappresenta equivoca manifestazione di “ebbrezza sessuale”. Da ciò si deduce che il reato di atti di libidine sia ora accorpato nel reato di cui si discute. Elemento costitutivo per la configurazione della violenza è il dissenso della persona offesa.
Se sussistono particolari circostanze come l’utilizzo di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze atte a ledere gravemente la salute della vittima, come violenze in danno a persona che non ha compiuto ancora anni quattordici e altre, la pena è aumentata. Articolo a parte disciplina il reato di violenza sessuale in danno a persone che al momento del fatto non avevano ancora compiuto “quattordici anni”, o, comunque, “sedici anni” quando il colpevole sia ascendente, genitore adottivo, tutore o persone, cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, o custodia, sia a lui sottoposto, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.
In quest’ultimo caso il legislatore predispone una presunzione di incapacità di una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali. Si parla, infatti, di violenza sessuale presunta.
Mi spiego meglio: se ad essere violentata è una persona di età inferiore ai quattordici anni (o sedici nei casi precedentemente richiamati), il soggetto che è stato accusato di violenza, una volta che si sia dimostrata e la congiunzione carnale e gli atti di libidine, non può non sottrarsi alla responsabilità, perché appunto si presume che la vittima non sia capace di prestare il consenso richiesto. Se il soggetto violentato è maggiorenne, è su questo che grava l’onere di provare la mancata volontà all’atto sessuale. Se si trova tra un’età compresa tra il primo e il secondo caso , l’onere di provare il consenso sussiste in capo al colpevole. La vittima deve solo denunciare il fatto oggettivo dell’atto sessuale.
In realtà, queste sono solo alcune delle modifiche. Altre sono la procedibilità a querela che è irrevocabile, diversamente da altri casi di reato per i quali la querela può essere, fino ad un certo termine, rimessa. Per alcune condotte sessuali si procede d’ufficio, cioè senza bisogno che la persona offesa denunci, basta che l’autorità giudiziaria sappia del reato e procederà automaticamente contro il presunto colpevole. Si aggiungono tante norme relative alla riservatezza della vittima. È, inoltre, stato introdotto il reato di stupro di gruppo e il parziale riconoscimento della sessualità tra minori.
Le modifiche sono veramente tante. Questa è, in vero, solo una brevissima trattazione di un fenomeno così vasto e complesso che sta assumendo una dimensione sempre più allarmante e triste. Tale legge è, comunque, un primo passo per arginare, si spera, questo fenomeno.
Per chi è interessato ad un approfondimento ulteriore può leggere, per cominciare, gli articoli dal 609 bis al 609 decies del codice penale.

 

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